Rumori in condominio: come tutelarsi?

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rumori in condominio

La vita in condominio può essere messa a dura prova dai rumori del vicinato: dai tacchi delle scarpe, alle lavatrici, dai cani che abbaiano ai televisori agli elettrodomestici, dalle musiche a volume troppo alto fino agli schiamazzi inconsulti. Per poter essere definiti come “rumori”, questi devono ledere la tranquillità di un gruppo di persone, avere una certa intensità e minare la qualità della vita del condominio o di diversi condomini.

 

Quando è possibile fare rumore in condominio?

Ci sono degli orari stabiliti dal regolamento condominiale in cui è possibile fare rumore e altri in cui si deve fare silenzio. In linea generale è concesso fare rumore dalle 08.00 alle 13.00 del mattino e dalle 16.00 alle 21.00 del pomeriggio/sera. Questi orari non sono fissi, infatti ogni condominio può decidere autonomamente i propri orari e scegliere ad esempio, di modificare in base alle stagioni, le fasce orarie in cui è consentito fare rumore e quali invece fare silenzio.

 

Cosa fare in caso di rumori molesti?

In presenza di rumori molesti, prima di intervenire con la legge è sempre consigliabile rivolgersi all’amministratore di condominio e presentare richiesta per un’assemblea condominiale straordinaria, nella quale porre il problema all’ordine del giorno. Nel caso in cui non si dovessero ottenere i risultati sperati, sarà necessario farsi tutelare dalla legge.

 

Cosa dice il codice civile in merito?

L’articolo 70 del codice civile stabilisce che: i rumori molesti praticati dai condomini fuori dagli orari stabiliti dal regolamento condominiale, possono essere sanzionati dall’amministratore con un’ammenda fino a 200 euro, che può raggiungere quota 800 euro in caso di azione recidiva. Dovrà essere l’assemblea ad approvare la sanzione con una delibera, che può essere impugnabile entro i 30 giorni successivi l’approvazione stessa.

 

E il codice penale?

L’articolo 659 del codice penale stabilisce che: “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. Bisogna però fare una precisazione: i rumori devono essere percepiti e ritenuti fastidiosi da un certo numero di condomini e non solo dal condomino che vive nell’appartamento adiacente a quello da cui provengono.

 

Normativa anti-stalking

A tutela dei condomini infastiditi dai rumori è entrata in uso la normativa anti-stalking (art. 612 del codice penale). Solitamente utilizzata per difendere uomini e donne da stalker, la legge è oggi applicata anche nel caso di vicini di casa particolarmente chiassosi, che con le loro abitudini e attività ledono la serenità della vita condominiale.